Circolari

Congedo di paternità per nascite e adozioni/affidamenti.
Circolare n° 034/2017 » 01.06.2017
Sono pervenute di recente richieste di chiarimento circa il fatto se i 3 giorni di permesso retribuito previsti dall’art. 15 dell’Accordo di rinnovo 29.7.2016 assorbano o meno i 2 giorni di astensione obbligatoria a titolo di congedo di paternità per nascite e adozioni/affidamenti, di cui all’art. 4, comma 24, lettera a) della legge n. 92/2012, cosiddetta Legge Fornero, e successive modificazioni.
Al riguardo si osserva quanto segue.
1. Come ricordato, il congedo di paternità è stato introdotto dalla Legge Fornero, per la cui applicazione il Ministero del Lavoro ha poi emanato il Decreto 22.12.2012.
Per il solo triennio 2013/14/15, in via sperimentale, la norma di legge richiamata ha previsto, con copertura indennitaria a carico dell’INPS, il godimento:
- obbligatorio di 1 giorno di astensione dal lavoro, entro i primi 5 mesi di vita del figlio;
- facoltativo di 2 giorni continuativi di astensione dal lavoro, da scomputare dai giorni di astensione obbligatoria della madre.
Con la legge di stabilità 2016 n. 208/2015 (art. 1, comma 205), per l’anno 2016 l’astensione obbligatoria per il padre è stata aumentata a 2 giorni, fruibili anche in modo non continuativo.
La legge di stabilità 2017 n. 232/2016 (art. 1, comma 354) ha poi confermato anche per l’anno 2017 l’astensione obbligatoria di 2 giorni, da fruire sempre entro i primi 5 mesi di vita delbambino, anche in maniera non continuativa.
Tuttavia – come ha precisato l’Inps, con il messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017 -, il congedo facoltativo di 2 giorni per l’anno 2017 non è stato confermato.
- Ora, per quanto concerne la disciplina contrattuale nazionale, dei permessi riconosciuti “in occasione della nascita di un figlio”, a partire dall’art. 10, comma 3, del ccnl 1.5.1964 essa li ha individuati in 1 giorno di permesso retribuito per tutti i dipendenti.
L’accordo di rinnovo 1.8.2013 ha modificato il predetto comma 3 aumentando a 2 i giorni di permesso retribuito, ribadendo la motivazione nell’ “occasione della nascita di un figlio”. Nel contempo, l’Accordo ha stabilito che 1 dei 2 giorni dovesse “essere usufruito obbligatoriamente … entro il quinto mese di vita del figlio”, analogamente a quanto previsto dalla Legge Fornero.
La norma è stata ulteriormente modificata dall’Accordo di rinnovo 29 luglio 2016, che ha aumentato a 3 i giorni di permesso retribuito.
Nel contempo è stata introdotta un’altra importante modifica, concernente il periodo di godimento del permesso, che, da cinque mesi dalla nascita del figlio, è stato ridotto a 15 giorni.
Inoltre, è stato stabilito che l’aumento del numero dei giorni di permesso retribuito incontri una limitazione nella condizione per la quale il diritto al terzo giorno è assicurato solo qualora i dipendenti non abbiano residui di permessi/ferie di anni precedenti.
- Tanto premesso, l’istituto regolato dall’art. 15 del vigente ccnl si configura dunque come autonomo e differenziato rispetto a quanto previsto dalla Legge Fornero, in considerazione del fatto che la disciplina contrattuale:
- riserva il permesso retribuito a tutti i dipendenti e non già al solo dipendente padre;
- non fa alcun rinvio a norme di legge e/o a impegni di spesa a carico dell’INPS;
- stabilisce modalità di godimento diverse da quelle previste per il congedo di paternità.
- Ne consegue che, essendo distinto il campo di applicazione dell’art. 15 del vigente ccnl da quello del congedo di paternità di cui alla Legge Fornero, i giorni di permesso retribuito contrattuali si cumulano con quelli del predetto congedo.
Cordialmente.
» Firma Il Segretario - Giancarlo Cipullo | Autore Cipullo» Carta intestata
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